Regolamento dell'Utenza

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' IN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN FUNZIONE DI QUANTO STABILITO DALLE DELIBERAZIONI N.655/R/IDR/2015, N.218/2016/R/IDR E SUCC. MOD. E INTEG. DELL' ARERA(www.arera.it).

PERTANTO SINO ALLA SUA TOTALE REVISIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE, VALGONO GLI STANDARDS PREVISTI DALLE SUDDETTE DELIBERAZIONI OVE MIGLIORATIVI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO.

Regolamento dell’Utenza

1.) La suddetta somministrazione dovrà avvenire mediante applicazione di rubinetto a presa da innestarsi nella tubazione della Società, nel punto che sarà designato dal personale tecnico della medesima. La presa sarà garantita da pozzetto in muratura coperto con telaio di pietra lavica o chiusino in ghisa o sportello in ferro.

2.) Dal rubinetto di presa al punto ove, a criterio dell’Amministrazione, verrà situato l’apparecchio di misura dei volumi erogati, l’acqua sarà condotta in tubi di ghisa eccetto la colonna montante che potrà essere di ferro zincato; il tutto del diametro e spessore che stabilirà l’Amministrazione delle acque. Tutta la colonna montante dovrà situarsi esternamente con assoluta esclusione di tratti incassati, non accessibili o comunque nascosti. Al punto di misura, che dovrà essere di facile e sicuro accesso, sarà apposto un contatore che l’Amministrazione delle acque potrà garantire, se vuole, in apposita cassetta. L’apparecchio sarà dall’Amministrazione suggellato e la cassetta verrà chiusa con chiave che sarà tenuta esclusivamente dagli agenti della Società. L’utenza non potrà negare l’uso di tale cassetta anche per contatori di terzi.

3.) Lungo il percorso dalla presa al contatore e alle sue apparecchiature non si potrà mai dall’utente alterare o comunque modificare l’impianto eseguito dalla Società, né attaccare tubi derivatori, né rubinetti o passanti di qualunque specie.

4.) L’acqua da somministrarsi dovrà pervenire ad un unico apparecchio di misura. E’ rigorosamente vietato che negli impianti interni vengano messi in opera serbatoi di raccolta dai quali l’acqua possa comunicare con la tubazione di carico, od apparecchi che, anche per tempi brevissimi, possano provocare erogazioni istantanee, aspirazioni o compressioni di qualsiasi genere.
Sono assolutamente vietati allacciamenti dio qualunque specie fra le tubazioni dell’acqua potabile e quelle di fognatura, di acqua pluviale o comunque di rifiuto. E parimenti assolutamente vietato qualsiasi impianto per presa di terra elettrica utilizzando la rete delle nostre tubazioni.

5.) E’ proibito espressamente all’utente di manomettere o modificare in qualsiasi modo l’impianto di derivazione, con patto espresso che egli sarà sempre responsabile di qualunque manomissione e della integrità dei suggelli, anche se l’abuso venisse eseguito da terzi.

6.) I materiali per le opere idrauliche e murarie e quant’altro occorrente alla derivazione dell’utenza, l’attacco, il chiusino, il tubo adduttore, la cassetta, i rubinetti, ed in generale tutto quello che è compresi fra la presa e il punto di misura (contatore escluso), saranno forniti dalla Società a carico dell’utente, ma solo da questa potranno essere situati in sito, previo versamento della somma di tutte le spese occorrenti. Ed ove mai, durante il corso della fornitura, l’utente non provvederà ad informare la Società delle riparazioni che potrebbero verificarsi per la manutenzione della sua derivazione ed a versare l’importo dei lavori occorrenti, la Società avrà diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua, come pure potrà fare eseguire di ufficio le opportune opere senz’obbligo di preavviso di sorta, restando l’utente tenuto a pagarne l’ammontare.

7.) L’utente non potrà cedere ad altri l’uso dell’acqua né in tutto né in parte.
Il presente contratto s’intende risoluto in qualunque caso di variazione di utenza, ed in tale evenienza l’utente deve darne immediato avviso scritto alla Amministrazione delle acque.
In difetto ogni irregolarità e l’illecito godimento della fornitura da parte di terzi resta a carico dell’utente che cessa, il quale non sarà prosciolto da alcuna obbligazione verso la Società fino al completo soddisfo delle somministrazioni e delle prestazioni effettuate. La mancata osservanza alle norme di cui sopra dà diritto all’Amministrazione di annullare la fornitura dell’acqua facendo salva ogni azione di risarcimento.

8.) La Società si riserva il diritto di utilizzare per altri allacciamenti e senza compenso alcuno la condotta in sede stradale o comunque in area pubblica eventualmente già costruita dall’utente. Nel caso in cui la Società, per servire l’utenza, dovesse far passare la tubazione su terreni di proprietà di terzi, o comunque non comunali, il richiedente dovrà far pervenire il relativo nulla-osta per servitù di acquedotto, compilato nelle debite forme e secondo modulo rilasciato dall’Amministrazione stessa.

9.) Se per qualunque causa di forza maggiore, prevedibile o imprevedibile, o per lavori negli impianti e nella rete, l’acqua venisse a mancare in tutto od in parte, la Società non risponderà di danni né di alcuna conseguenza, e l’utenza non potrà pretendere indennizzo o risarcimento di sorta.
L’utenza è sempre tenuta a dare alla Società immediato avviso delle alterazioni del deflusso che potrebbero verificarsi nella sua somministrazione.

10.) Se per cause idrologiche o per diminuzione di portata nelle sue gallerie o comunque per diminuita efficienza della propria rete, la Società dovesse ridurre indeterminatamente le sue erogazioni, (a giudizio insindacabile dei propri tecnici), l’utenza non potrà opporsi né pretendere risarcimento alcuno, ma avrà soltanto diritto ad una proporzionale riduzione del quantitativo forfettario di impegno e delle relative eccedenze sopra convenute. Laddove tale riduzione dovesse effettuarsi per più della

11.) La Società non assume responsabilità alcuna per le variazioni od interruzioni dovute a diminuzione di carico. Pertanto, se per qualunque causa l’acqua non potesse nell’avvenire pervenire agli originari livelli, non si risponderà di alcuna conseguenza, intendendosi tali livelli di arrivo non garantiti.sempre senza diritto a risarcimento o indennizzo di sorta.

Parimenti la Società si riserva il pieno diritto di poter modificare o sopprimere qualsiasi tratto della propria condotta nella quale è inserita la derivazione dell’utenza; in tale evenienza quest’ultima dovrà affrontare le spese occorrenti per le modifiche, spostamenti, prolungamenti, etc. dell’impianto ad essa pertinente. In entrambi i casi, a richiesta dell’utenza, il contratto potrà essere risolto anticipatamente come all’art. 10, senza pretesa a risarcimento o indennizzo alcuno.

12.) Ove mai l’utenza si renderà morosa oltre 10 giorni dalla scadenza o dalla emissione, sia al pagamento delle bollette trimestrali di fornitura d’acqua, e sia al pagamento delle fatture per note spese di riparazione, manutenzione od altro, sarà tenuta ipso-jure, e senza bisogno di alcun atto d’ interpellazione o di messa in mora, a corrispondere un indennizzo nella misura del 10% sulle somme dovute. Ciò salvo il diritto dell’Amministrazione delle acque di sospendere la somministrazione, senza che tale sospensione possa esimere l’utente dall’obbligo dell’intero pagamento.
Inoltre, per il caso di ulteriore ritardo oltre due mesi dalla detta scadenza, si stabilisce la clausola risolutiva espressa, con la quale il presente contratto rimane risolto di pieno diritto per fatto, colpa ed inadempienza dell’utente, senza bisogno di alcun atto di messa in mora o di pronunziamento di Magistrato. Solo la regolare quietanza dell’Amministrazione farà fede del pagamento delle somme dovute; ogni altra prova è inammissibile.

13.) Le eventuali contravvenzioni e gli abusi saranno accertati dal personale della Società, essendo che per patto espresso si riconosce la qualifica di agenti giurati ai componenti il personale della stessa, il quale avrà sempre il diritto di ispezionare e verificare in qualsiasi tempo gli apparecchi distributori, misuratori e di consegna, nonché i tubi adduttori.

14.) L’acqua viene concessa per esclusivo uso domestico e, consentendone la disponibilità, per uso industriale. E’ VIETATO L’USO IRRIGUO. L’acqua viene somministrata agli immobili situati in fregio alle strade già provviste di normali condutture di distribuzione, ed il relativo contratto dovrà essere stipulato dal locatario o comunque da chi usufruisce del servizio di distribuzione.
La società potrà impiegare l’acqua prima che arrivi al punto di consegna come forza motrice o per qualsiasi altro uso, e potrà sempre fare nei suoi impianti tutte quelle opere che stimerà convenienti, purché non venga a menomarsi la qualità dell’acqua somministrata.

15.) Nel caso di constatati errori dovuti al misuratore, il consumo verrà determinato:
a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente la constatazione dell’errore;
b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo dell’anno precedente.

16.) Spirato il termine dei 5 anni sopra stabilito, il presente contratto rimarrà sciolto di pieno diritto, e la Società potrà togliere senza preavviso la comunicazione fra il tubo stradale e quello dell’utenza. Resta riconosciuto alla Società il diritto di considerare, a suo criterio, rinnovato il presente contratto per tacita riconduzione di anno in anno, qualora manchi preventiva disdetta scritta da parte dell’utenza entro sessanta giorni dal sopradetto termine.

17.) L’inosservanza da parte dell’utenza ad alcuno dei superiori patti, salvo quanto in essi specificatamente previsto e disposto dall’art. 12 in caso di mancato pagamento, e qualsiasi abuso o manomissione dell’impianto di derivazione, del misuratore e dei suggelli apposti dalla Società, darà luogo alla facoltà di sospendere immediatamente la fornitura e di applicare penalità da €51,65 a € 258,23 a giudizio insindacabile dell’Amministrazione delle acque. Ciò a parte il risarcimento di danni, interessi e spese, e salvo il diritto della Società di dichiarare risolto il presente contratto, con tutte le conseguenze di legge a carico dell’utente.

18.) I sottoscritti dichiarano di ritenere inesistente, non avvenuto e privo di efficacia ed effetto, qualunque precedente contratto, di qualsiasi specie e natura, che apparisse per somministrazione d’acqua della Società nella stessa utenza.

19.) Tutte le spese del presente contratto, compresa la tassa di registro e quant’altre occorrenti, saranno a carico Sig.

20.) Ai fini del presente contratto e per tutti gli atti allo stesso relativi, la Società elegge domicilio presso la sua Sede sociale e l’utenza in.

21) Qualora il condominio o l’immobile sia dotato di impianto di autoclave lo stesso verrà corredato di un contatore generale che indicherà il consumo di tutti gli utenti facenti parte il condominio o immobile stesso.
Detto contatore rileverà i consumi asserviti all’autoclave e sue apparecchiature che risulteranno installate a spese del condominio restando inteso che la fornitura di energia elettrica per l’esercizio dell’autoclave e qualsiasi riparazione dello stesso ed opere collegate saranno sempre a carico dei signori utenti fruitori, esonerando pertanto l’azienda erogatrice di qualsiasi onere a qualsiasi titolo.Il consumo totale che sarà indicato dal contatore generale farà fede in quanto ufficialmente rilevato dalla società ed in caso di differenza positiva sui totali dei singoli consumi verrà addebitato al condominio con possibilità anche di pagamento solidale ed integrativo di tutti i condomini interessati.Il mancato pagamento di detto maggior consumo darà diritto alla società di sospendere l’erogazione del contatore generale esonerandola da qualsiasi conseguenza sui contatori da esso derivati.E’ facoltà della società richiedere al condominio o immobile di bypassare e disattivare l’impianto di autoclave quando gli impianti della stessa lo consentiranno.